Nessun mantenimento se l’ex ha un altro

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La Cassazione [Cass. sent. n. 16982/2018] ha decretato lo stop all’assegno di mantenimento a carico del marito tutte le volte in cui l’ex moglie intraprende una relazione stabile con un altro uomo, non necessariamente basata sul matrimonio. 

La perdita dell’assegno divorzile da parte degli ex non è segnata soltanto dal passaggio alle seconde nozze. Anche una convivenza di fatto, purché continua, stabile e regolare, fa venir meno quell’obbligo di mantenimento post coniugale che grava sul consorte economicamente più “forte” dopo il divorzio. 

Non può invece disporsi la revoca dell’assegno di mantenimento senza la prova del miglioramento del tenore di vita dell’ex moglie che convive occasionalmente con un altro uomo.

In altri termini basta che si formi una famiglia di fatto per far cessare l’assegno: chi decide di avviare una relazione con un’altra persona si deve assumere anche i rischi di tale scelta e del suo fallimento. Del resto non sta scritto da nessuna parte che l’ex marito deve mantenere due famiglie. E se l’ex moglie rimane di nuovo sola perché la relazione naufraga, il precedente marito non è più tenuto a versarle da capo il mantenimento.

Questa posizione è stata da alcuni tribunali estremizzata e così, ad esempio, il tribunale di Ancona [Trib. Ancona, sent. del 14.06.2018] ha detto che non c’è neanche bisogno di una convivenza per far perdere il mantenimento: basta un nuovo legame affettivo con un’altra persona. Dello stesso parere il tribunale di Como [Trib. Como ord. del 12.04.2018].