L’infedeltà di uno dei coniugi giustifica l’addebito della separazione al responsabile

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 La decisione n. 21576/2018 della Cassazione ha stabilito che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà derivante dal matrimonio giustifica l’addebito della separazione al coniuge infedele, a meno che non si dimostri la mancanza del nesso di causalità tra l’adulterio e la crisi coniugale.

L’art. 143 del Codice Civile riporta tra i diritti e doveri dei coniugi l’obbligo reciproco alla fedeltà, inteso come astensione, da parte di entrambi, dall’intrattenere relazioni sentimentali con altri soggetti.

Nel caso in esame, è stato provato che già prima dell’allontanamento dalla casa familiare, che già da sola costituisce una violazione dei doveri coniugali, il marito intrattenesse una relazione extra-coniugale e questo è stato il motivo dell’impossibilità di continuare la convivenza, dimostrando il nesso causale tra l’infedeltà di uno dei coniugi e la crisi familiare, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.