Licenziamento per finta malattia: Cassazione ribadisce ammissibilità dell’agenzia investigativa

La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza n. 8709 del 3 maggio 2016 ha ribadito che è legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore in malattia che tiene una condotta di natura frodatoria e, soprattutto, che le prove raccolte da un’agenzia investigativa sono ammissibili.

La sentenza n. 8709 del 3 maggio 2016 riguarda un caso di licenziamento per giusta causa comminato dal datore di lavoro, ad un dipendente che svolgeva una condotta di natura frodatoria in costanza di malattia grazie alle prove raccolte da un’agenzia investigativa. Nel caso di specie la Corte di Cassazione ribadisce che “nel nostro ordinamento è ammissibile la testimonianza e la relazione dell’agente investigativo che verta non sulla malattia, ma sull’attività svolta (alla luce del sole) dal lavoratore in malattia.”

Questa recente sentenza rafforza l’orientamento giurisprudenziale già specificato, in questo senso, con la sentenza n. 25162/2014 della Corte di Cassazione sezione lavoro, che aveva ritenuto legittimi gli accertamenti demandati, dal datore di lavoro, a un’agenzia investigativa. Legittimi, specificava la Suprema Corte perché aventi a oggetto comportamenti extra-lavorativi, che assumevano rilievo sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, rinviando alle disposizioni dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n.300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso di effettuare il controllo delle assenze per infermità. La legge 300/1970 specifica che non è precluso al datore di lavoro “di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza.”