E’ legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente in virtù di videoregistrazioni “occulte” effettuate nei locali aziendali durante l’orario di lavoro e installate dall’Agenzia Investigativa.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 10636 depositata il 2 maggio 2017, confermando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i controlli difensivi – al di fuori di quanto previsto dall’art. 4 della L. 300/1970 – sono da intendersi leciti purché vi sia un giusto equilibrio tra i rispettivi e contrapposti diritti alla luce dei principi della ragionevolezza e della proporzionalità (sul punto si vedano: art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo – Cedu 12.01.2016 Barbulescu c. Romania)
In tema di liceità dell’utilizzo di impianti audiovisivi e strumenti di controllo, peraltro, la recente modifica dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ad opera del D.Lgs. 151/2015 ne ha riformulato i presupposti, affiancando alle “esigenze organizzative, tecniche e produttive” le esigenze relative alla “sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale”: resta inteso che l’integrazione apportata risulta essere tanto generica quanto liberamente interpretabile.
Il caso in esame riguarda la vicenda occorsa all’ex-dipendente di un supermercato licenziato per giusta causa dopo esser stato sorpreso – per mezzo di telecamere ed apparecchiature di controllo – a prelevare prodotti del reparto dolciumi del magazzino.
Le telecamere in questione erano state installate da una società terza rispetto all’organizzazione aziendale, al solo scopo di sorvegliare un solo ed unico scaffale sul quale erano stati collocati determinati prodotti non affidati ai dipendenti del supermercato ma esclusivamente a personale di agenzie esterne (cd. merchandiser) e già oggetto – in precedenza – di comportamenti illeciti.
Riscontrata la condotta penalmente rilevante del lavoratore (in particolare la sottrazione di prodotti per ben 9 volte nel giro di soli 6 giorni), la società cooperativa aveva proceduto – ex lege – con l’intimazione di licenziamento per giusta causa.
Il Giudice di prime cure aveva accolto il ricorso depositato dal lavoratore, dichiarando l’illegittimità del licenziamento intimato ed impugnato.
La Corte d’Appello successivamente adita da parte datoriale, invece, aveva riformato la sentenza impugnata, ritenendo che le telecamere installate fossero strumenti di controllo difensivo, finalizzati ad accertare il compimento di eventuali condotte illecite e, pertanto, fonte di legittimità del licenziamento intimato.
Il lavoratore adiva, infine, la Corte di Cassazione denunciando – in primo luogo – la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 della L. 300/1970, del D. Lgs. 193/2006, degli artt. 1363 e 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 210,215 e 291 del c.c.n.l. di settore (applicato
nel caso in esame) e – in secondo luogo – l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso del lavoratore ritenendo che – in sostanza – le telecamere in questione fossero state installate in un’area del magazzino sottoposta alla gestione di addetti esterni e non direttamente impiegati dalla società datrice di lavoro: tale circostanza, pertanto, esulava dalla consueta applicazione dell’Art. 4 L. 300/1970, escludendone l’applicabilità e legittimandone l’utilizzo.
A sostegno di ciò, occorre considerare le contestazioni formulate dalla società datrice secondo cui:
- l’installazione delle telecamere in questione era stata affidata ad una società terza -mediante regolare conferimento di mandato – al solo fine di accertare gli autori degli atti illeciti subiti in precedenza dalla società cooperativa e non per finalità di controllo dell’attività lavorativa dei dipendenti;
- le telecamere erano state posizionate solo ed esclusivamente in una determinata area del magazzino al fine di attuare il controllo difensivo richiesto;
- la suddetta area, peraltro, non era sottoposta alla gestione diretta dei dipendenti del supermercato ma a soggetti terzi rispetto all’organizzazione aziendale;
- le videoregistrazioni erano complete di data ed orario e, dunque, specificatamente dettagliate, tali cioè da rendere inconfutabile la contestazione degli avvenuti illeciti;
- la riscontrata condotta illecita del dipendente, infine, lasciava ampio margine di probabilità che lo stesso potesse ripetere gli atti già più volte compiuti, disattendendo non solo i propri obblighi di fedeltà e correttezza quale dipendente ma, altresì, inficiando la propria serietà ed integrità tanto civile quanto penale.