Iniziamo a chiarire che chiunque esercita una professione, anche gratuitamente o occasionalmente, senza possedere i titoli e le autorizzazioni necessarie infrange la legge (art. 348 c.p.).
Poiché il reato in esame può essere attribuito anche a chi agevoli l’esercizio abusivo “concorso nel reato di esercizio abusivo della professione” ovvero, colui che richiede il servizio, è doveroso assicurarsi che l’investigatore a cui vi rivolgete abbia una sede dove accogliere i clienti e che esponga nel suo studio la Licenza rilasciata dal Prefetto, unitamente alla tabella delle Tariffe applicate.
In assenza di questi requisiti nessun investigatore privato che esercita l’attività in maniera illecita e irregolare potrà fornire la documentazione utilizzabile ai fini legali.