Il sequestro di materiale informatico d’essere selettivo e rapido.
Dalla Corte di cassazione un vademecum sulle acquisizioni probatorie informatiche.

 Con la pronuncia del 22 settembre 2020 (dep. 2 dicembre 2020), n. 34625, la Corte di cassazione è tornata ad affrontare il tema delle modalità operative e dei limiti del sequestro probatorio di materiale informatico e telematico. Segnatamente, i giudici di legittimità hanno affermato che, qualora il sequestro sia realizzato attraverso l’ablazione “fisica” delle memorie, dapprima occorre creare una copia integrale del contenuto della strumentazione appresa, funzionale alla restituzione di quest’ultima al legittimo titolare. Successivamente, la copia integrale così ottenuta va sottoposta ad analisi per selezionare i contenuti informativi pertinenti al reato per cui si procedeAll’esito di tale selezione, la copia integrale – significativamente denominata dalla Suprema Corte «copia mezzo» – dev’essere restituita agli aventi diritto, giacché essa non rileva, di per sé, quale cosa pertinente al reato, trattandosi di «un insieme di dati indistinti e magmatici». Pertanto, il Pubblico Ministero può trattenere la copia integrale soltanto per il tempo strettamente necessario all’operazione di selezione, dovendo, di conseguenza, predisporre un’adeguata organizzazione per compiere tale attività nel più breve tempo possibile.