Licenziamento del dipendente dopo controlli con GPS

Con la sentenza 20440/2015 la Suprema Corte si è espressa in merito al licenziamento di un lavoratore di Torino attuata dal datore di lavoro in seguito a quanto verificato tramite l’utilizzo di un sistema satellitare GPS (Global Positioning System) e il supporto di un’agenzia investigativa.

Nel caso preso in esame un’azienda aveva comminato un licenziamento disciplinare al dipendente, che operava come addetto al coordinamento di un gruppo di operatori ecologici sul territorio di Torino e provincia, in quanto in orario lavorativo si allontanava dalla sede aziendale per recarsi presso tavole calde e bar a ridere e scherzare con i colleghi.

Il lavoratore aveva presentato ricorso richiedendo l’illegittimità del licenziamento in quanto le prove erano state ottenute dall’azienda tramite investigatori privati che avevano monitorato gli spostamenti del dipendente mediante sistemi di localizzazione satellitare GPS installati sull’auto aziendale.

Il ricorso era già stato respinto sia dal Tribunale di Torino che dalla Corte d’Appello. Infatti la Corte aveva ritenuto illecito il comportamento del lavoratore, che si allontanava dalla sua zona di attività e che, invece di monitorare l’attività di raccolta dei rifiuti differenziati, si intratteneva in bar e tavole calde per conversare e scherzare con i colleghi.

La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo l’uso da parte dell’azienda di sistemi GPS e agenzie di investigazione per controllare lo svolgimento dell’attività e gli spostamenti degli automezzi dei dipendenti fuori dai locali aziendali.

Oltre al contenuto della relazione investigativa, la Corte ha tenuto conto anche delle testimonianze fornite, che confermavano che il dipendente era solito abbandonare il luogo di lavoro senza adeguata motivazione.

Il lavoratore si era difeso riferendo che le soste nei bar e nei locali erano dovute alla necessità di assumere farmaci diuretici o per il bisogno di colloquiare con i collaboratori, ma la Corte ha ritenuto che queste attività potessero essere svolte anche nei luoghi di lavoro, senza bisogno di assentarsi.

Il lavoratore aveva richiesto l’illegittimità del licenziamento anche per il fatto che questo gli era stato comminato sulla base di prove raccolte tramite detective privati e mediante un localizzatore satellitare GPS posizionato sulla vettura che gli era stata affidata per svolgere l’attività lavorativa senza previo accordo sindacale o autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.

La Suprema Corte ha però specificato che non sono vietati i controlli difensivi da parte dell’azienda, cioè quelli “intesi a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché illeciti; controlli eseguibili anche mediante agenzie investigative private”. A maggiore ragione se l’attività viene svolta al di fuori dei locali aziendali.

Il licenziamento disciplinare è quindi stato ritenuto legittimo.