Il coniuge tradito il diritto al risarcimento

La Prima sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 18852/11, ha affermato che il tradimento del coniuge è un vero e proprio «illecito civile» e come tale può essere risarcito in via autonoma, cioè anche fuori dal procedimento di separazione.

Secondo i giudici, che hanno accolto le ragioni di una signora ligure (respinte per due volte dai tribunali di merito), le “corna” possono provocare un danno a diritti costituzionalmente garantiti, per esempio alla salute della persona tradita, determinando la responsabilità di chi lo ha provocato.

Quindi per ottenere il risarcimento “da corna” non è più necessario passare per il giudice della separazione e dalla sua eventuale decisione sull’addebito della colpa ma si può intraprendere una semplice e più diretta azione civile (processo) per il riconoscimento e la liquidazione del danno.

La Cassazione ha infatti precisato che «i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sazione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione», ma calpestare la fiducia e la salute è un «illecito civile» che dà luogo al «risarcimento dei danni non patrimoniali».

“Finalmente la Suprema Corte di Cassazione precisa il principio della risarcibilità dei danni derivanti dall’infedeltà coniugale, che rappresenta una delle ragioni più frequenti delle crisi coniugali.”

E’ così che l’Avv. Gian Ettore Gassani, Presidente nazionale dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, commenta la sentenza della Cassazione n. 18853/2011.

Per la verità negli ultimi anni la Suprema Corte aveva già sancito un orientamento giurisprudenziale secondo cui non tutte le infedeltà sono motivo di addebito della separazione e tantomeno fonte di risarcimento del danno – continua il matrimonialista. E precisa: “In sede di separazione, infatti, il Giudice è tenuto a verificare caso per caso se l’infedeltà coniugale sia la causa o solo la conseguenza di una crisi già in atto”.

E sulla nuova posizione assunta dalla Cassazione l’avv. Gassani chiarisce: “Con questa sentenza si stabilisce che l’infedeltà che abbia leso la dignità e l’onore del coniuge tradito rappresenta un illecito civile suscettibile di risarcimento danni. In forza di tale orientamento vengono condannate le infedeltà coniugali  consumate in modo plateale e che hanno leso la dignità e l’onore di chi le subisce. Spetta al coniuge tradito provare l’entità dei danni subiti, sia morali che economici”.

“Con tale sentenza – conclude l’Avv. Gassani  – si apre il varco ad una moltitudine di processi per risarcimento dei danni da infedeltà coniugale”.